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Sez. 6, Sentenza n. 11446 del 10/05/1994 Ud. (dep. 17/11/1994) Rv. 200938 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Partecipazione alla associazione - Indizi della appartenenza - "Affectio societatis" - Commissione di più reati rientranti nel programma associativo - Valore fortemente indiziante della appartenenza all'associazione - Partecipazione ad un singolo episodio - Sufficienza - Limiti.
Stato
decisa il 1994-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200938-01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere

Per quanto riguarda il dolo del delitto di associazione per delinquere è necessario che vi sia da parte dell'agente la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di "affectio societatis scelerum" come tale e la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostra automaticamente l'adesione alla stessa. Tuttavia l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un episodio soltanto della attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma in tal caso il valore di tale indizio è sicuramente ridotto ed è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia desumibile "l'affectio societas" dell'agente, e che essa sia fonte di penale responsabilità a carico di chi la mette in atto. Quando infatti il soggetto abbia fornito un contributo alla realizzazione di un unico episodio rientrante nel programma associativo e a tale contributo non venga riconosciuta rilevanza penale, il valore indiziante ai fini della appartenenza all'associazione diventa minimo ed insufficiente ad un riconoscimento di responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)