Sez. U, Ordinanza n. 35940 del 27/12/2023 (Rv. 669683 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Cottimo fiduciario - Nozione - Procedura negoziata di affidamento di lavori pubblici - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Riferibilità alla fase di esecuzione del rapporto - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata di affidamento a terzi di lavori pubblici, con devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle sole controversie - comprese quelle di annullamento, accertamento e risarcimento del danno - afferenti alla fase prodromica alla stipulazione del contratto e non anche di quelle concernenti la fase di esecuzione del rapporto, le quali rientrano, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, in relazione a domanda volta alla declaratoria di nullità o annullabilità dell'atto di "risoluzione contrattuale per motivi di interesse pubblico" adottato dall'amministrazione, nonché al conseguimento del risarcimento dei danni).
Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 125 com. 4, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 40, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 36 com. 2, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)