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Sez. U - , Ordinanza n. 10935 del 05/05/2017 (Rv. 643943 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Procedure di affidamento di appalti pubblici - Controversia inerente alla legittimità della revoca del bando di gara ed alle relative conseguenze - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643943-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di controversie relative a procedure di affidamento di appalti pubblici, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a conoscere non solo della controversia inerente alla legittimità della revoca del bando di gara d’appalto ed alla conseguente efficacia del contratto, ma anche di quella volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo. Invero, benchè atto successivo alla stipula del contratto d’appalto, la revoca involge pur sempre il legittimo esercizio, da parte della P.A., di poteri autoritativi incidenti sul rapporto contrattuale, e la giurisdizione esclusiva sulle procedure di affidamento non può non riguardare anche gli atti di secondo grado, ossia quelli incidenti su provvedimenti assunti nell’ambito delle suddette procedure (quali, appunto, gli atti di ritiro) e le relative conseguenze.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)