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Sez. 3, Sentenza n. 39054 del 15/03/2017 Ud. (dep. 10/08/2017) Rv. 270920 - 01

SPORT | Art. 6-bis legge n. 401 del 1989 - Elemento oggettivo - Differenza con l'illecito amministrativo di cui all'art. 1-septies, comma 2, d.l. n. 28 del 2003 - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270920-01

SPORT

La condotta di chi supera "indebitamente" una recinzione o separazione degli impianti in cui si svolgono manifestazioni sportive, turbandone il regolare e pacifico andamento, integra, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il delitto previsto dall'art.6-bis, comma 2, legge n.401 del 1989 e non, invece, l'illecito amministrativo di cui all'art. 1-septies, comma 2, d.l. n. 28 del 2003 (convertito in legge n.88 del 2003), poiché tale ultima disposizione si limita a sanzionare gli ingressi abusivi negli impianti, o altre forme di violazione del regolamento d'uso degli stessi, che non si traducono in forme di violenza o in attività ad esse prodromiche, esaurendosi nella mera fruizione della manifestazione mediante l'ingresso indebito o il trattenimento abusivo in un settore dell'impianto non consentito dal titolo di accesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/02/2003 num. 28 art. 1 septies com. 1, Decreto Legge 24/02/2003 num. 28 art. 1 septies com. 2, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 bis CORTE COST., Legge 24/04/2003 num. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)