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Sez. 3, Sentenza n. 6583 del 23/11/2016 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 269154 - 01

SPORT | Manifestazioni sportive - Art. 6 - Bis Legge n. 401 del 1989 - Elemento oggettivo - Differenza con l'illecito amministrativo di cui all'art. 1 - Septies, comma secondo, D.L. n. 28 del 2003 - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269154-01

SPORT

La condotta di chi supera "indebitamente" una recinzione o separazione degli impianti in cui si svolgono manifestazioni sportive, turbandone il regolare e pacifico andamento, integra, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il delitto previsto dall'art.6-bis, comma secondo, legge n.401 del 1989 e non, invece, l'illecito amministrativo di cui all'art. 1-septies, comma secondo, D.L. n.28 del 2003 (convertito in L. n.88 del 2003), poichè tale ultima disposizione si limita a sanzionare gli ingressi abusivi negli impianti, o altre forme di violazione del regolamento d'uso degli stessi, che non si traducono in forme di violenza o in attività ad esse prodromiche, esaurendosi nella mera fruizione della manifestazione mediante l'ingresso indebito o il trattenimento abusivo in un settore dell'impianto non consentito dal titolo di accesso. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la fattispecie penale, inserita in un quadro normativo volto a reprimere i fenomeni di violenza connessi a competizioni sportive, introduce una misura diretta a proteggere i luoghi in cui dette manifestazioni si svolgono, sul presupposto che tali forme di violenza mettono a repentaglio l'incolumità di coloro che pacificamente vi assistono e di colore che, per ragioni di lavoro, si esibiscono).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 bis CORTE COST., Legge 24/04/2003 num. 88, Decreto Legge 24/02/2003 num. 28 art. 1 septies com. 1, Decreto Legge 24/02/2003 num. 28 art. 1 septies com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)