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Sez. 1, Sentenza n. 10211 del 04/05/2009 (Rv. 608005 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE | Imprese di radiodiffusione - Programmi su frequenze interferenti con quelle utilizzate da impresa concorrente - Correttezza professionale - Valutazione - Preuso - Valutazione esclusiva - Configurabilità - Esclusione - Altri elementi di preminenza - Valutazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608005-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE

In materia di concorrenza sleale tra imprese di radiodiffusione, per l'irradiazione da parte di una di esse di programmi su frequenze che interferiscono con quelle utilizzate dall'impresa concorrente, la valutazione della correttezza professionale del comportamento non può fondarsi solo sull'accertamento del preuso della medesima frequenza, dovendosi tenere conto anche degli altri elementi che legittimano la posizione di preminenza, che vanno ricercati nelle caratteristiche della funzionalità tecnico-operativa dell'impianto, nelle eventuali modifiche nel tempo delle stesse e nel bacino di utenza servito. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui non era applicabile "ratione temporis" la legge 6 agosto 1990, n. 223, e non emergevano elementi di fatto tali da rendere suscettibile di applicazione il regime transitorio di cui all'art. 32 della stessa legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)