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Sez. 1, Sentenza n. 5736 del 23/03/2004 (Rv. 571410 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE | Tra imprese di radiodiffusione - Irradiazione di programmi su frequenze interferenti con quelle utilizzate da impresa concorrente - Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, nel regime transitorio di cui all'art. 32 legge n. 223 del 1990 - Correttezza professionale - Valutazione - Rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione provvisoria e del divieto di modificare la funzionalità tecnico-operativa degli impianti - Necessità.
Stato
decisa il 2004-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571410-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE

In materia di concorrenza sleale tra imprese di radiodiffusione, per l'irradiazione da parte di una di esse di programmi su frequenze che interferiscono con quelle utilizzate dall'impresa concorrente, nel vigore del regime transitorio dettato dall'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la valutazione della correttezza professionale del comportamento delle imprese concorrenti non può prescindere dall'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni che condizionano l'autorizzazione alla continuazione nell'esercizio degli impianti, e che vietano la modifica della funzionalità tecnico - operativa degli impianti medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)