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Sez. 3, Sentenza n. 2082 del 07/06/1976 (Rv. 380902 - 01)

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A PROVA - CONTRATTO DI VENDITA A PROVA DI COSE FUTURE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - DIFFERIMENTO RISPETTO ALLA VENUTA AD ESISTENZA DELLA COSA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380902-01

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A PROVA - CONTRATTO DI VENDITA A PROVA DI COSE FUTURE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - DIFFERIMENTO RISPETTO ALLA VENUTA AD ESISTENZA DELLA COSA - FATTISPECIE.*

Nella vendita di cosa futura la correlazione fra l'acquisto della proprieta da parte del compratore e il venire ad esistenza della cosa costituisce una conseguenza naturale ma non indefettibile del negozio, data la natura non cogente della norma di cui all'art 1472 cod civ. pertanto, non e precluso alle parti di stipulare un contratto di vendita a prova di cose future, determinate solo nel genere, nel quale il trasferimento della proprieta e, non solo, differito al momento in cui viene compiuta l'individuazione, ai sensi dell'art 1378 cod civ, ma, altresi, subordinato al verificarsi di un evento condizionante, qual'e l'esito positivo della prova di cui all'art 1521 cod civ. (nella specie, la vendita aveva a oggetto l'intero prodotto delle colture di semi di porro, che la venditrice avrebbe effettuato nell'annata successiva al contratto, sempreche risultassero accertati, a seguito di una prova da eseguirsi su campioni, i requisiti di germinabilita e purezza stabiliti nel contratto). (V 2594/72, mass n 360130).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1521

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)