Sez. 3, Sentenza n. 2594 del 28/07/1972 (Rv. 360130 - 01)
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - NATURA DI VENDITA OBBLIGATORIA - ACQUISTO DEL COMPRATORE - CONDIZIONI - VENIRE AD ESISTENZA DELLA COSA - DIFFERIMENTO DEL MOMENTO TRASLATIVO - AMMISSIBILITA - ESPRESSA PATTUIZIONE - NECESSITA.*
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - NATURA DI VENDITA OBBLIGATORIA - ACQUISTO DEL COMPRATORE - CONDIZIONI - VENIRE AD ESISTENZA DELLA COSA - DIFFERIMENTO DEL MOMENTO TRASLATIVO - AMMISSIBILITA - ESPRESSA PATTUIZIONE - NECESSITA.*
La vendita di cosa futura non costituisce un negozio in formazione, suscettibile soltanto di effetti preliminari, ma un contratto di vendita obbligatoria, perfetta ab initio ed attributivo, come tale, di uno ius ad habendam rem nel momento in cui la cosa venga ad esistenza. La correlazione fra l'acquisto della proprieta da parte dell'acquirente ed il venire ad esistenza della cosa, integra una conseguenza naturale ma non indefettibile del negozio, poiche la norma di cui all'art 1472 cod civ, non e di natura cogente e, quindi, non preclude che, nello ambito della loro autonomia negoziale, le parti possano differire l'effetto traslativo ad un momento posteriore a quello della venuta ad esistenza della cosa. Questo differimento, pero, esulando dallo schema tipico negoziale assunto nella previsione della legge, deve essere escluso ove non risulti espressamente e deliberatamente pattuito. (Conf 1075'69, mass n 339578; 3088'62; V 2048'56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)