Sez. 1, Sentenza n. 2212 del 01/02/2007 (Rv. 595049 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Sentenza di appello - Deroga al criterio della soccombenza - Produzione nuovi documenti ex art. 345 cod. proc. civ. previgente - Facoltà del giudice.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 cod. proc. civ., la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite e ciò anche nell'ipotesi di tardiva produzione di un documento da parte dell'appellante ex art. 345, 2 comma, cod. proc. civ., (nel testo anteriore alla novella) dal momento che tale norma si limitava a fare rinvio all'art. 92 (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, tenuto conto del principio di soccombenza e del contributo dato alla decisione da un documento prodotto in secondo grado, aveva compensato per un terzo le spese di giudizio fornendo idonea motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)