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Sez. 3, Sentenza n. 11537 del 02/08/2002 (Rv. 556549 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Sentenza di appello - Deroga al criterio della soccombenza - Produzione nuovi documenti - Facoltà del giudice.
Stato
decisa il 2002-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556549-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; esula, pertanto, da tale sindacato e rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 cod. proc. civ., la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e ciò anche nell'ipotesi di tardiva produzione di un documento da parte dell'appellante ex art. 345 (nel testo anteriore alla novella) secondo comma cod. proc. civ., dal momento che tale norma si limitava a fare riferimento all'art. 92.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)