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Sez. L, Sentenza n. 52 del 05/01/1983 (Rv. 424844 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE EX ART. 444 COD. PROC. CIV. - COMPETENZE DEL PRETORE, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO, DEL LUOGO IN CUI HA SEDE L'UFFICIO DELL'ENTE - CONTROVERSIA PER LA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI CUI SI ASSUME L'INDEBITO VERSAMENTO ALL'ENTE PREVIDENZIALE - RICOMPRENSIONE - SEDE DELL'UFFICIO DELL'ENTE AI FINI DELLA COMPETENZA - CONFIGURAZIONE - UFFICIO PERIFERICO OVE IL DATORE DI LAVORO EFFETTUA IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI.*
Stato
decisa il 1983-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424844-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE EX ART. 444 COD. PROC. CIV. - COMPETENZE DEL PRETORE, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO, DEL LUOGO IN CUI HA SEDE L'UFFICIO DELL'ENTE - CONTROVERSIA PER LA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI CUI SI ASSUME L'INDEBITO VERSAMENTO ALL'ENTE PREVIDENZIALE - RICOMPRENSIONE - SEDE DELL'UFFICIO DELL'ENTE AI FINI DELLA COMPETENZA - CONFIGURAZIONE - UFFICIO PERIFERICO OVE IL DATORE DI LAVORO EFFETTUA IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI.*

Fra le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di essi, per le quali l'art. 444, ultimo comma, cod. proc. civ. stabilisce la Competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha Sede l'ufficio dell'ente, rientra anche quella promossa per la restituzione di contributi di cui si assume l'indebito versamento all'ente previdenziale, in quanto anche in essa si controverte sulla sussistenza o meno dell'Obbligo contributivo, mentre il riferimento alla Sede dell'ufficio dell'ente concerne non la Sede centrale dell'ente medesimo ma i suoi uffici periferici, ove i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi assicurativi, sempre che l'ente abbia più uffici periferici e che i contributi non debbano essere versati nell'unica Sede di esso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)