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Sez. L, Ordinanza n. 20262 del 20/10/2005 (Rv. 584812 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzione pecuniaria ex art. 18, comma 7, legge n.300 del 1970 - Controversia concernente funzione, poteri e competenza dell'ufficio periferico nella struttura dell'ente - Competenza per territorio - Luogo dell'ufficio dell'ente - Rilevanza - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2005-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584812-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di competenza territoriale, alla speciale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970, n.300, da versare al fondo adeguamento pensioni, quale effetto della mancata reintegrazione dei lavoratori licenziati, essendo comune la "ratio decidendi" costituita dalla funzione, dai poteri e dalla competenza dell'ufficio periferico nella struttura dell'ente, e non dalla natura della somma pretesa, va applicata la disciplina in materia contributiva, per la quale, per ufficio dell'ente, rilevante ai sensi dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., si deve intendere quello dotato di rappresentanza esterna, che gestisce il rapporto in questione, cioè l'ufficio legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza, in considerazione della sede dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)