Sez. L, Sentenza n. 2149 del 21/02/1992 (Rv. 475863 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al CCNL 21 gennaio 1983 per i dipendenti elettrici dell'ENEL in tema di copertura di un posto di lavoro con esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte dell'Ente.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito secondo cui l'art. 24 del contratto collettivo del 25 gennaio 1983 per i dipendenti elettrici dell'ENEL, prevedendo, in deroga al normale sistema di copertura dei posti vacanti per concorso interno o per titoli, l'assegnazione del posto al lavoratore che per preparazione professionale e specifica esperienza di lavoro acquisite nel corso dell'ultimo triennio di servizio presso lo stesso reparto o ufficio - anche per aver ripetutamente sostituito il titolare - abbia già maturato una legittima aspettativa ad occupare il posto medesimo, esclude, con la possibilità di un'indagine comparativa, ogni valutazione discrezionale da parte dell'ente, e configura in capo al lavoratore in possesso di tali requisiti un diritto soggettivo perfetto all'inquadramento superiore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)