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Sez. 2, Ordinanza n. 112 del 03/01/2024 (Rv. 669682-01)

ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato Rituale - Exceptio Compromissi - Natura - Termini per la relativa proposizione - Rilevabilità ex officio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669682-01

ARBITRATO - IN GENERE

In tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti.

Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)