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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21672 del 23/10/2015 (Rv. 637589 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Cumulo soggettivo di domande da parte del creditore ingiungente - Distinti atti di opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di sollevare negli stessi l'eccezione di incompetenza - Fondamento - Comparse di costituzione di ciascun ingiunto all'esito della notifica dell'atto ex art. 645 c.p.c. proposto dagli altri - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2015-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637589-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

In tema di procedimento per decreto ingiuntivo, qualora il provvedimento monitorio sia stato emesso nei confronti di distinti soggetti, l'atto di citazione in opposizione è l'unico strumento con cui gli ingiunti possono sollevare qualsiasi eccezione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, sicché, ove ciascuno di essi proponga separato atto di opposizione ex art. 645 c.p.c. notificandolo anche agli altri, senza però sollevare eccezione di incompetenza del giudice del monitorio, tale eccezione resta preclusa per ogni specie di competenza e non può essere svolta nella successiva comparsa di costituzione depositata in risposta all'opposizione altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)