Sez. 3, Sentenza n. 1461 del 25/02/1983 (Rv. 426283 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI TASSATIVAMENTE PREVISTI DAGLI ARTT. 353 E 354 COD. PROC. CIV. - DIVIETO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI TASSATIVAMENTE PREVISTI DAGLI ARTT. 353 E 354 COD. PROC. CIV. - DIVIETO.*
Per il principio generale della conversione delle nullità del giudizio di primo grado in motivi di gravame, il giudice d'appello, fuori dei casi tassativi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve pronunciare esso stesso nel merito della controversia. (Conf 3805/78, mass n 393360; (Conf 2129/78, mass n 391516).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)