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Sez. 3, Sentenza n. 1461 del 25/02/1983 (Rv. 426283 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI TASSATIVAMENTE PREVISTI DAGLI ARTT. 353 E 354 COD. PROC. CIV. - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426283-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI TASSATIVAMENTE PREVISTI DAGLI ARTT. 353 E 354 COD. PROC. CIV. - DIVIETO.*

Per il principio generale della conversione delle nullità del giudizio di primo grado in motivi di gravame, il giudice d'appello, fuori dei casi tassativi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve pronunciare esso stesso nel merito della controversia. (Conf 3805/78, mass n 393360; (Conf 2129/78, mass n 391516).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)