Sez. 2, Sentenza n. 3805 del 28/07/1978 (Rv. 393360 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI EX ARTT 353 E 354 COD PROC CIV - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI EX ARTT 353 E 354 COD PROC CIV - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Poiche a norma dell'art 161 cod proc civ le nullita delle sentenze soggette ad appello e a ricorso per Cassazione possono farsi valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione, convertendosi i motivi di nullita della sentenza in motivi di gravame, il giudice di appello che ravvisi la nullita del giudizio di primo grado per motivi diversi da quelli previsti dagli art 353 e 354 cod proc civ, deve decidere la causa nel merito e non rimetterla al primo giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)