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Sez. 3, Sentenza n. 33205 del 08/06/2004 Ud. (dep. 02/08/2004) Rv. 229011 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Attività di trasformazione del latte - Siero residuato - Vendita - Attività di gestione di rifiuti - Autorizzazione - Necessità.
Stato
decisa il 2004-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229011-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

La vendita del siero residuato dall'attività di lavorazione del latte operata da un caseificio configura attività di gestione dei rifiuti, ed ove svolta in difetto di autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che il siero costituisce rifiuto ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato decreto n. 22 trattandosi di residuo derivante dall'attività di lavorazione del prodotto (nella specie il latte).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)