Sez. 3, Sentenza n. 16304 del 23/03/2006 Ud. (dep. 12/05/2006) Rv. 234326 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Attività di lavorazione del latte - Siero residuato - Eliminazione - Natura di rifiuto.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il siero residuato dall'attività di lavorazione del latte operata in un caseificio costituisce un rifiuto a condizione che il produttore abbia deciso di disfarsi dello stesso, concorrendo in tale caso entrambi i requisiti, oggettivi e soggettivi, qualificanti un bene quale rifiuto. (Fattispecie nella quale il produttore è stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 51, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, per essersi disfatto del siero residuato mediante sversamento in torrente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)