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Sez. U, Sentenza n. 765 del 26/01/1998 (Rv. 511946 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'I.N.P.S. in danno di ente pubblico non economico per omesso versamento contributivo previdenziale - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1998-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511946-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La causa di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'I.N.P.S. in danno di un ente pubblico non economico per somme corrispondenti ad omessi contributi previdenziali appartiene alla giurisdizione dell'A.G.O., a meno che le parti non chiedano esplicitamente che sulla questione pregiudiziale dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego tra l'ente ed i suoi dipendenti sia emessa una pronuncia avente efficacia di cosa giudicata. Solo in tale ultimo caso il giudice ordinario della causa previdenziale deve sospendere la propria decisione in attesa che il giudice amministrativo si pronunci sulla causa pregiudiziale di pubblico impiego.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)