Sez. U, Sentenza n. 683 del 17/01/2003 (Rv. 559855 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Controversie promosse dai lavoratori dipendenti nei confronti di un ente pubblico non economico per l'accertamento dell'obbligo contributivo di quest'ultimo - Domanda proposta in sede di intervento nel giudizio instaurato dall'INPS nei confronti dell'ente pubblico economico per il pagamento dei contributi non versati - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998 concernente medici in servizio presso il policlinico dell'Università degli studi di Napoli.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La controversia in cui il lavoratore subordinato agisca (nella specie, spiegando intervento adesivo nel giudizio promosso dall'INPS nei confronti di un ente pubblico non economico per il pagamento dei contributi previdenziali non versati in relazione a detto rapporto) allo scopo di ottenere dal giudice la tutela della propria posizione previdenziale nei confronti del datore di lavoro, configura una controversia inerente ad un rapporto di pubblico impiego, e, conseguentemente, nel regime vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (art. 45, comma diciassettesimo, ora, art. 69, 7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), la sua cognizione è attribuita al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 7, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Fattispecie concernente l'intervento spiegato da medici in servizio presso il policlinico universitario dell'Università degli studi di Napoli nel giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS per il pagamento dei contributi non versati).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 60 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)