Sez. 2, Sentenza n. 21463 del 30/11/2012 (Rv. 624124 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Garanzie a carico del venditore - Eccezioni di prescrizione e decadenza - Disponibilità - Ambito - Elementi costitutivi dell'eccezione - Inclusione - Qualificazione del tipo di garanzia applicabile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE
In tema di compravendita, il potere della parte di disporre delle eccezioni di prescrizione e decadenza dell'azione di garanzia si limita agli elementi costitutivi delle eccezioni stesse, ossia al decorso del tempo e alla volontà di profittare del conseguente effetto estintivo, mentre non concerne l'individuazione del tipo di garanzia applicabile, che è compito del giudice determinare, eventualmente riqualificando la fattispecie dedotta in giudizio (nella specie, garanzia di buon funzionamento, soggetta ai termini ex art. 1512 cod. civ., in luogo della garanzia edilizia, soggetta ai termini ex art. 1495 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1512, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)