Sez. 2, Sentenza n. 850 del 02/02/1999 (Rv. 522827 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Eccezione in relazione ad un determinato contratto - Diversa qualificazione di esso da parte del giudice - Conseguenze - Estensibilità d' ufficio, dell' eccezione, nonostante la diversità del termine di compimento - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO
Per il principio dispositivo della prescrizione, correlato a quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se la parte eccepisce la prescrizione estintiva del rapporto negoziale inquadrandolo in un determinato contratto - nella specie d' opera - e invece il giudice lo qualifica diversamente - nella specie di appalto - questi non può verificare, in assenza di specifica eccezione in tal senso, se il diritto di garanzia da esso derivante si è estinto per prescrizione in relazione al più ampio termine biennale anziché annuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2226, Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)