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Sez. 2, Sentenza n. 850 del 02/02/1999 (Rv. 522827 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Eccezione in relazione ad un determinato contratto - Diversa qualificazione di esso da parte del giudice - Conseguenze - Estensibilità d' ufficio, dell' eccezione, nonostante la diversità del termine di compimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522827-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO

Per il principio dispositivo della prescrizione, correlato a quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se la parte eccepisce la prescrizione estintiva del rapporto negoziale inquadrandolo in un determinato contratto - nella specie d' opera - e invece il giudice lo qualifica diversamente - nella specie di appalto - questi non può verificare, in assenza di specifica eccezione in tal senso, se il diritto di garanzia da esso derivante si è estinto per prescrizione in relazione al più ampio termine biennale anziché annuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2226, Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)