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Sez. 2, Sentenza n. 3211 del 12/03/1998 Ud. (dep. 10/03/1999) Rv. 213597 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Reato presupposto - Accertamento giudiziale - Necessità - Esclusione - Acquisizione in giudizio della denuncia relativa al reato presupposto - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213597-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

In tema di ricettazione, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione, non presuppone un giudiziale accertamento né l'individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti "positivamente" al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all'articolo 648 cod. pen. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione del verbale, in assenza della citazione del teste, di denuncia del furto dell'autovettura oggetto della successiva ricettazione, quale prova documentale di una dichiarazione di scienza, non ripetibile con le stesse forme, anche tenuto conto del fatto che la conoscenza storica ivi esternata non si riferiva direttamente alla responsabilità dell'imputato per il reato ascritto ma solo al reato presupposto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)