diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 28567 del 26/06/2008 Cc. (dep. 10/07/2008) Rv. 240604 - 01

IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Art. 3, L. 19 gennaio 1999, n. 14 - Operatività nei confronti del coimputato che abbia concordato l'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240604-01

IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO

L'effetto estensivo della sentenza d'annullamento con rinvio pronunciata dalla corte di cassazione non opera nei confronti del coimputato che, avendo proposto ricorso avverso la sentenza di secondo grado, abbia concordato l'accoglimento dei motivi di ricorso esercitando, a norma dell'art. 3 della L. 19 gennaio 1999 n. 14, la facoltà prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 599 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1999 num. 14 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)