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Sez. 1, Sentenza n. 2127 del 07/07/1971 (Rv. 352859 - 01)

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA DA PARTE DEL MANDANTE - REVOCABILITA O IRREVOCABILITA - MANDATO CONFERITO NELLO INTERESSE DEL TERZO - CONTRATTO A FAVORE DI TERZO - INSUSSISTENZA - DIRITTO DEL TERZO ALLA ESECUZIONE DEL MANDATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352859-01

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA DA PARTE DEL MANDANTE - REVOCABILITA O IRREVOCABILITA - MANDATO CONFERITO NELLO INTERESSE DEL TERZO - CONTRATTO A FAVORE DI TERZO - INSUSSISTENZA - DIRITTO DEL TERZO ALLA ESECUZIONE DEL MANDATO - ESCLUSIONE.*

L'irrevocabilita del mandato conferito anche nell'interesse del terzo importa solo che la revoca, non determinata da giusta causa, non produca l'effetto di estinguere il mandato, ma non implica un diritto del terzo verso il mandatario di pretendere l'esecuzione del mandato, non potendosi l'ipotesi in esame identificare con quella del contratto a favore di terzi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)