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Sez. 1, Sentenza n. 1391 del 30/01/2003 (Rv. 560143 - 01)

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE | Mandato conferito nell'interesse del terzo - Contratto in favore di terzo - Configurabilità - Esclusione - Diritto del terzo all'esecuzione del mandato - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560143-01

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE

Il mandato conferito anche nell'interesse del terzo non rientra nella categoria dei contratti a favore del terzo e non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretendere dal mandatario l'esecuzione del mandato, ma rende soltanto irrevocabile il mandato stesso, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, del codice civile. Il mandatario all'incasso, pertanto, non assume - salvo che ciò non sia previsto da una specifica clausola del mandato - alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)