Sez. 1, Sentenza n. 18075 del 08/09/2004 (Rv. 576868 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)
Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario quando la causa ha ad oggetto un'obbligazione solidale (nella specie, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra la persona giuridica opponente ad ordinanza - ingiunzione ed il suo dipendente, anch'esso destinatario della ordinanza - ingiunzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)