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Sez. 1, Sentenza n. 18075 del 08/09/2004 (Rv. 576868 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576868-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)

Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario quando la causa ha ad oggetto un'obbligazione solidale (nella specie, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra la persona giuridica opponente ad ordinanza - ingiunzione ed il suo dipendente, anch'esso destinatario della ordinanza - ingiunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)