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Sez. 2, Sentenza n. 24425 del 16/11/2006 (Rv. 593134 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Solidarietà passiva - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in sede di appello.
Stato
decisa il 2006-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593134-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)

In tema di obbligazione solidale passiva, poiché fra i debitori non sorge un rapporto unico ed inscindibile, non ricorre l'ipotesi del litisconsorzio necessario, né in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause; pertanto, il giudice di appello non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del condebitore al quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)