Sez. 2, Sentenza n. 24425 del 16/11/2006 (Rv. 593134 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Solidarietà passiva - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in sede di appello.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)
In tema di obbligazione solidale passiva, poiché fra i debitori non sorge un rapporto unico ed inscindibile, non ricorre l'ipotesi del litisconsorzio necessario, né in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause; pertanto, il giudice di appello non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del condebitore al quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)