Sez. 2, Sentenza n. 11 del 05/01/1970 (Rv. 344606 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - PROPOSIZIONE AMMISSIBILITA - TERMINE - ONERE DI OPPOSIZIONE - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - PROPOSIZIONE AMMISSIBILITA - TERMINE - ONERE DI OPPOSIZIONE - SUSSISTENZA.*
Nel giudizio di primo grado il divieto di mutare la domanda e di ampliare l'oggetto della lite deriva da ragioni attinenti esclusivamente all'interesse privato, onde la proposizione di una domanda nuova non da luogo a nullita rilevabile d'ufficio, ne la relativa preclusione puo essere eccepita da chi abbia accettato il contraddittorio anche solo tacitamente, omettendo di formulare tempestivamente l'eccezione e limitandosi a difendersi nel merito. E poiche le conclusioni possono sempre essere modificate o integrate avanti all'istruttore finche questi non abbia rimesso la causa al collegio, consegue che, qualora una domanda nuova venga proposta in Sede di precisazione delle conclusioni definitive, la controparte e in grado di opporvisi in tale Sede con un'apposita conclusione, ed e tenuta a farlo, se non vuole che il suo comportamento implichi tacita accettazione del contraddittorio. (sulla prima parte V 490-68, massima n 331537).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)