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Sez. 3, Sentenza n. 1606 del 23/05/1972 (Rv. 358401 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIVELLI - INAMMISSIBILITA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLA MUTATIO LIBELLI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358401-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIVELLI - INAMMISSIBILITA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLA MUTATIO LIBELLI - ESCLUSIONE.*

In relazione al sistema delle nullita e delle preclusioni sancito nel vigente ordinamento processuale, e bensi vero che l'art 184 cod proc civ, circoscrive l'ambito dello ius variandi unicamente alla emendatio libelli, sicche resta inibita la proposizione di nuove istanze che abbiano presupposti distinti e diversi da quelli della domanda originaria tuttavia, a differenza del divieto dello ius novum nel giudizio di appello, che e di ordine pubblico, la proposizione di nuove domande nel giudizio di primo grado attiene al potere dispositivo della parte e percio non puo essere rilevata d'ufficio, riguardo ad essa, la eventuale preclusione, ne questa puo essere eccepita dopo che la controparte abbia accettato su di essa il contraddittorio, accettazione che puo avvenire anche tacitamente, con l'omissione della relativa eccezione e lo svolgimento della difesa nel merito. (Conf 5'70, mass n 344592; 11'70, mass n 344606; 107'70, mass n 344818; (V 4'69, mass n 337776).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)