Sez. 3, Ordinanza n. 29063 del 03/11/2025 (Rv. 676791-01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della nullità o inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento – Indicazione del momento della acquisita conoscenza dell'atto - Necessità - Ragioni. ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE
In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente, nel dedurre la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento, ha comunque l'onere di indicare e provare il momento - diverso dalla data della notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo opposto, in quanto la mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa.
Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)