Sez. L, Sentenza n. 6093 del 18/10/1983 (Rv. 430892 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE - SANZIONI CIVILISTICHE E PENALISTICHE - APPLICABILITÀ A CARICO DEL DATORE DI LAVORO FITTIZIO E DI QUELLO EFFETTIVO - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI MENOMAZIONE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE - SANZIONI CIVILISTICHE E PENALISTICHE - APPLICABILITÀ A CARICO DEL DATORE DI LAVORO FITTIZIO E DI QUELLO EFFETTIVO - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI MENOMAZIONE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
L'applicabilità delle sanzioni sia civilistiche che penalistiche previste - soltanto a carico del datore di lavoro fittizio e di quello effettivo, e non anche a carico del lavoratore, ancorché partecipe dell'accordo fraudolento - dagli artt. 1, ultimo comma, e 2 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro) presuppone che l'interposizione comporti un vantaggio economico per i detti datori di lavoro e, per contro, un danno - in termini di retribuzione o di tutela previdenziale per il lavoratore. Pertanto, la tutela apprestata dalla legge, concernendo tutti e soltanto quei casi in cui l'interposizione sia obiettivamente idonea a menomare un qualche diritto del lavoratore, non trova applicazione allorché la posizione soggettiva di quest'ultimo, malgrado la dissociazione fra datore di lavoro apparente e beneficiario della prestazione lavorativa, non subisce deterioramento di alcun genere. (V 1264/82, mass n 419140).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)