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Sez. L, Sentenza n. 1264 del 26/02/1982 (Rv. 419140 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - COMANDO O DISTACCO PRESSO ALTRO IMPRENDITORE IN FAVORE DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL DISTACCANTE SENZA UN RILEVANTE INTERESSE DI QUEST'ULTIMO - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419140-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - COMANDO O DISTACCO PRESSO ALTRO IMPRENDITORE IN FAVORE DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL DISTACCANTE SENZA UN RILEVANTE INTERESSE DI QUEST'ULTIMO - ILLEGITTIMITÀ.*

Il comando o distacco da parte del datore di lavoro di un suo dipendente presso altro imprenditore perché esegua le sue prestazioni nell'azienda di questo è illegittimo ed incorre nel divieto di intermediazione di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 (che fa riferimento oltre che all'appalto ed al subappalto di mano d'opera anche a qualsiasi altra Forma d'intermediazione e interposizione) allorché tali prestazioni abbiano obbiettiva esecuzione in favore di un soggetto diverso da colui che ha assunto il lavoratore ed ha disposto il suo distacco senza realizzare un rilevante interesse di questo, in quanto tale circostanza, a prescindere dall'accertamento di un intento fraudolento delle parti, frustra di per sè lo scopo del suddetto divieto, consistente nell'evitare che la dissociazione fra l'autore dell'assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni di lavoro si risolva in un ostacolo al diritto del lavoratore di pretendere il più vantaggioso trattamento che gli sarebbe spettato, se assunto direttamente da tale beneficiario. (V 3488/81, mass n 414082).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)