Sez. 1, Sentenza n. 5011 del 18/04/2000 (Rv. 535802 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Notifica dell'impugnazione del lodo presso il difensore domiciliatario indicato nell'atto di precetto - Difensore non partecipe del giudizio arbitrale - Nullità e non insistenza della notificazione - Conseguenze - Sanabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)
La notificazione dell'impugnazione è inesistente quando avviene in un luogo e nei confronti di una persona che non presentino alcun collegamento col destinatario dell'atto, mentre è affetta da nullità sanabile quando un tale collegamento è invece ravvisabile; deve pertanto ritenersi nulla, e sanata dalla avvenuta rinnovazione della notificazione disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., la notifica dell'impugnazione del lodo arbitrale effettuata presso il difensore domiciliatario indicato nell'atto di precetto notificato unitamente al lodo, anche se il suddetto difensore non abbia partecipato al giudizio arbitrale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)