Sez. 1, Sentenza n. 11360 del 11/10/1999 (Rv. 530559 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notifica presso il procuratore domiciliatario, dopo la cancellazione dall'albo - Conseguenze - Nullità e non inesistenza - Costituzione del destinatario - Sanatoria.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
La notificazione è inesistente quando manchi ovvero quando sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge mentre è nulla allorché sia stata eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che presentino un collegamento con il destinatario della notifica; pertanto è nulla, e resta sanata con la costituzione del destinatario, la notifica dell'atto di impugnazione effettuata presso il procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio e cancellato dall'albo, in quanto pervenuta a persona non del tutto estranea al processo e quindi collegabile al destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)