Sez. 3, Sentenza n. 5799 del 28/10/1980 (Rv. 409625 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI GAS COMPRESSO IN BOMBOLE - EVENTI DANNOSI VERIFICATISI IN DIPENDENZA O IN OCCASIONE DELL'USO DEL GAS - RESPONSABILITA DEL TITOLARE DELLA PREDETTA ATTIVITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI GAS COMPRESSO IN BOMBOLE - EVENTI DANNOSI VERIFICATISI IN DIPENDENZA O IN OCCASIONE DELL'USO DEL GAS - RESPONSABILITA DEL TITOLARE DELLA PREDETTA ATTIVITA.*
Il soggetto che esercita l'industria di produzione e distribuzione di gas compresso in bombole, costituente attivita pericolosa ai sensi dell'art 2050 cod civ, incorre nella responsabilita sancita da tale norma in riferimento a tutti gli eventi dannosi che abbiano a verificarsi in dipendenza o in occasione dell'uso del gas e che possano comunque collegarsi alle operazioni da lui compiute (in quanto il pericolo di scoppi e di esplosioni perdura anche dopo che le bombole vengono messe in commercio, distribuite e consegnate alla clientela per l'uso), ancorche non causati da fatti specifici a lui imputabili. (V 1595/69, mass n 340500; (V 934/67, mass n 327159).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)