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Sez. 3, Sentenza n. 934 del 09/05/1967 (Rv. 327159 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI GAS IN BOMBOLE - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1967-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327159-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI GAS IN BOMBOLE - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*

L'attivita di produzione e distribuzione di gas in bombole e pericolosa sia per la sua natura, sia per quella dei mezzi usati. Pertanto, una volta accertato il nesso causale tra la detta attivita ed i mezzi usati per il suo svolgimento - e il danno conseguito, la presunzione di cui all'art. 2050 cod.civ. puo essere vinta non con la dimostrazione negativa, da parte dell'esercente la stessa attivita, di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma con quella positiva di aver adottato ogni cura o misura idonea ad impedire il danno. In materia, anche la prova del caso fortuito, della forza maggiore e del fatto del danneggiato o del terzo puo raggiungere effetti liberatori soltanto se escluda, in modo certo, il nesso causale tra l'attivita pericolosa e l'evento, non gia quando questi elementi possano aver concorso alla produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo, che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneita delle misure preventive adottate. (nella specie, dallo scoppio di una bombola presso l'utente, era derivato un incendio con conseguenti danni, oltre che all'utente stesso, anche alle persone e agli ambienti di vicini. La Corte di merito aveva ritenuto la responsabilita presunta dell'utente, quale custode della bombola, nei confronti dei vicini danneggiati dall'incendio, ma nel contempo aveva condannato la ditta costruttrice e proprietaria della bombola, quale responsabile presunta, ex art. 2050 cod.civ., al risarcimento dei danni subiti in proprio dall'utente, nonche alla rivalsa di quanto questi era stato condannato a pagare ai vicini. Su ricorso della societa costruttrice e proprietaria della bombola, la Corte suprema ha confermato la decisione della Corte di merito).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)