Sez. 1, Sentenza n. 8530 del 27/08/1998 (Rv. 518424 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Disposizione normativa precedente la revoca in caso di abbandono del godimento dell'alloggio, non autorizzato e protraentesi nel tempo - Diritto di libera circolazione (art. 16 Cost.) - Conseguente sua violazione - Configurabilità - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
La norma che prevede la revoca dell'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare in caso di abbandono del godimento dell'alloggio stesso che si protragga per un periodo superiore a tre mesi e manchi della preventiva autorizzazione dell'istituto assegnante, non può essere considerata in contrasto con l'art. 16 Cost., che garantisce la libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, perché tale libertà non viene compressa dalla revoca stessa, la quale, senza impedire gli spostamenti dell'assegnatario, si limita a trarre le conseguenze del venir meno della situazione giustificativa dell'assegnazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)