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Sez. 1, Sentenza n. 6371 del 26/11/1988 (Rv. 460707 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - ABBANDONO DELL'IMMOBILE PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE CONCEDENTE - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1988-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460707-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - ABBANDONO DELL'IMMOBILE PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE CONCEDENTE - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'art. 17 lett. B del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, nel contemplare la revoca della assegnazione in caso di "abbandono" dell'alloggio per un periodo superiore a tre mesi (senza autorizzazione dell'ente concedente), fa riferimento al dato obiettivo dell'allontanamento ultratrimestrale, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un intento dell'assegnatario di lasciare definitivamente il godimento dell'immobile. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 16 della Costituzione, sulla libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, poiché questa libertà non viene compressa da detta revoca, la quale, senza impedire gli spostamenti dell'assegnatario, si limita a trarre le conseguenze del venir meno della situazione giustificativa dell'assegnazione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)