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Sez. L, Sentenza n. 1274 del 02/04/1977 (Rv. 384962 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - CATEGORIA CREATA DAI CONTRATTI COLLETTIVI - LEGITTIMITA - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA DEL LAVORATORE - CATEGORIA DEGLI INTERMEDI - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384962-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - CATEGORIA CREATA DAI CONTRATTI COLLETTIVI - LEGITTIMITA - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA DEL LAVORATORE - CATEGORIA DEGLI INTERMEDI - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

La categoria degli 'intermedì, pur non essendo espressamente prevista fra le categorie fondamentali di inquadramento dei lavoratori di cui all'art 2095 cod civ, e stata lecitamente creata dalla contrattazione collettiva, sicche nell'espressione 'categoria alla quale appartiene il prestatore di lavorò contenuta nel secondo comma dell'art 2120 cod civ rientra anche la categoria degli 'intermedì e ai lavoratori in essa inquadrati spettano gli stessi diritti che il citato art 2120 attribuisce alle tre categorie legali in ordine alla liquidazione dell'indennita di anzianita. (V 2884/75, mass n 376929).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)