Sez. L, Sentenza n. 2884 del 21/07/1975 (Rv. 376929 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - DISTINZIONE DEI LAVORATORI EX ART 2095 COD CIV - ULTERIORE CATEGORIA EX CONTRATTI COLLETTIVI - LEGITTIMITA - PASSAGGIO DI UN LAVORATORE DA OPERAIO AD INTERMEDIO - PASSAGGIO DI CATEGORIA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN MATERIA DI INDENNITA DI ANZIANITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - DISTINZIONE DEI LAVORATORI EX ART 2095 COD CIV - ULTERIORE CATEGORIA EX CONTRATTI COLLETTIVI - LEGITTIMITA - PASSAGGIO DI UN LAVORATORE DA OPERAIO AD INTERMEDIO - PASSAGGIO DI CATEGORIA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN MATERIA DI INDENNITA DI ANZIANITA.*
La distinzione dei lavoratori subordinati nelle categorie dei dirigenti, degli impiegati e degli operai, enunciata dall'art 2095 cod civ, non osta a che i contratti collettivi (nella specie per il settore metalmeccanico) creino, per risolvere questioni inerenti a mansioni diverse in effetti espletate, delle ulteriori suddivisioni, quale quella degli 'intermedi od equiparatì, prevista per gli operai investiti di compiti superiori a quelli propri della categoria operaia, ma non cosi generalizzati da giustificare l'inquadramento nella categoria degli impiegati; il passaggio di un dipendente da operaio ad intermedio configura, quindi, ai fini considerati dai medesimi contratti collettivi (nella specie liquidazione della indennita di anzianita), un vero e proprio passaggio di categoria, e non una mera attribuzione di diversa qualifica nell'ambito della stessa categoria. (V 1715/73, mass n 364649).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)