Sez. 3, Sentenza n. 37494 del 13/07/2011 Cc. (dep. 17/10/2011) Rv. 251466 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Richiesta di revisione - Valutazione preliminare di ammissibilità - Omessa comunicazione all'interessato del parere del P.G. presso la Corte d'appello - Violazione del contraddittorio - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello dichiari inammissibile la richiesta di revisione omettendo di comunicare all'interessato il parere del procuratore generale, in quanto - ancorché nella fase preliminare di ammissibilità della richiesta sia legittima l'adozione di una procedura non partecipata e la legge non preveda che in tale fase sia sentito il P.G. - le conclusioni del rappresentante dell'Ufficio del pubblico ministero, ove sussistano, devono essere comunicate alla controparte, la quale deve essere posta in condizione di svolgere le proprie difese ed esercitare il contraddittorio in condizioni di parità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)