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Sez. 5, Sentenza n. 31132 del 14/06/2007 Cc. (dep. 31/07/2007) Rv. 237600 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Richiesta di revisione - Valutazione preliminare di ammissibilità - Omessa comunicazione all'interessato del parere del P.G. presso la Corte d'appello - Violazione del contraddittorio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237600-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello dichiari inammissibile la richiesta di revisione omettendo di comunicare all'interessato il parere del P.G., in quanto - ancorché nella fase preliminare di ammissibilità della richiesta sia legittima l'adozione di una procedura non partecipata e nonostante l'art. 634 cod. proc. pen. non preveda che in tale fase sia sentito il P.G, - ove sussistano le conclusioni del rappresentante dell'Ufficio del P.M., esse devono essere comunicate e, pertanto, conoscibili dalla controparte che - in conformità ai principi della Convenzione europea (art. 6) e della giurisprudenza della CEDU - deve essere in grado, anche in relazione a esse, di svolgere le proprie difese ed esercitare il contraddittorio in condizioni di parità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)