Sez. L, Sentenza n. 14756 del 12/06/2013 (Rv. 627138 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ | Art. 46 del C.C.N.L. 22 agosto 2003 - Interpretazione - Disposizioni in materia di comporto dettate per la malattia professionale - Infortunio in itinere - Applicabilità - Valore probatorio della certificazione INAIL.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ
In tema di eccessiva morbilità del lavoratore, l'art. 46 del C.C.N.L. 22 agosto 2003 Panificazione Industria - che prevede la conservazione del posto in caso di malattia professionale per il periodo di corresponsione dell'indennità di inabilità temporanea assoluta da parte dell'INAIL - va interpretato nel senso che le disposizioni in materia di comporto dettate per la malattia professionale debbano essere estese anche all'infortunio in itinere, atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata. A tal fine la certificazione INAIL non costituisce prova legale del carattere lavorativo dell'infortunio, ma un dato valutativo idoneo, in mancanza di elementi probatori di segno opposto, ai fini del riconoscimento dell'infortunio in itinere e per l'applicabilità della speciale disciplina del comporto prevista dalla disposizione contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 22/08/2003 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)