Sez. L, Sentenza n. 14377 del 10/08/2012 (Rv. 624569 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ | Personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi - Art. 51 del C.C.N.L. 19 dicembre 2007 - Interpretazione - Conservazione del posto di lavoro - Assenze per infortunio - Computo - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ
In tema di eccessiva morbilità del lavoratore, l'art. 51 del C.C.N.L. 19 dicembre 2007 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi - che prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenze per infermità e, nel contempo, il diritto alle retribuzioni fino a guarigione nel caso di infortunio sul lavoro - va interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore può recedere dal rapporto, vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale, atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 19/12/2007 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)