Sez. 6, Sentenza n. 5501 del 12/12/1995 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 205648 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In genere | Termine di durata delle intercettazioni - "Dies a quo" - Data del decreto di autorizzazione - Esclusione - Computo dalla data di inizio effettivo delle operazioni - Necessità - Inizio delle operazioni procrastinato dal P.M. - Legittimità - Motivazione del differimento - Necessità - Esclusione.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In genere
Il termine di durata delle intercettazioni telefoniche decorre dal giorno dell'inizio effettivo delle operazioni e non da quello in cui viene emesso il provvedimento che le autorizza, né il pubblico ministero, ove ritenga di procrastinare l'inizio delle operazioni rispetto alla data del decreto per esigenze investigative, è tenuto a motivare tale decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)