Sez. 1, Sentenza n. 14595 del 17/11/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 216205 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Termine di durata dell'intercettazione - Decorrenza - Dalla data di inizio delle operazioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni telefoniche, il termine di durata delle operazioni di intercettazione decorre dalla data di inizio delle operazioni stesse e non già da quella del provvedimento autorizzativo, in quanto le norme che disciplinano la durata delle intercettazioni fanno riferimento alle operazioni relative.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)