Sez. 1, Sentenza n. 3141 del 26/06/1978 (Rv. 392599 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - IN GENERE - COSTRUZIONE DI UNA STRADA PUBBLICA COMUNALE - OBBLIGO DI CUSTODIA DELL'APPALTATORE - TERMINE FINALE - COLLAUDO - RESPONSABILITA VERSO TERZI - ESONERO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE APPALTANTE PRIMA DEL COLLAUDO - ESCLUSIONE - LIMITI - RESPONSABILITA DEL COMUNE CONCORRENTE CON QUELLA DELLA PREDETTA AMMINISTRAZIONE - CONFIGURABILITA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - IN GENERE - COSTRUZIONE DI UNA STRADA PUBBLICA COMUNALE - OBBLIGO DI CUSTODIA DELL'APPALTATORE - TERMINE FINALE - COLLAUDO - RESPONSABILITA VERSO TERZI - ESONERO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE APPALTANTE PRIMA DEL COLLAUDO - ESCLUSIONE - LIMITI - RESPONSABILITA DEL COMUNE CONCORRENTE CON QUELLA DELLA PREDETTA AMMINISTRAZIONE - CONFIGURABILITA.*
L'Obbligo dell'appaltatore delle opere di costruzione di una strada pubblica comunale di provvedere alla custodia delle opere, fino allo espletamento del collaudo, (art 21 del DPR 16 luglio 1962 n 1063) non puo valere ad esonerare l'amministrazione provinciale appaltante dalla responsabilita per i danni subiti da terzi, prima di detto collaudo, ove questi derivino da un fatto ascrivibile alla violazione di doveri dell'amministrazione medesima, in qualita di stazione appaltante per aver consentito l'apertura al traffico della strada in condizioni di pericolosita per l'uso pubblico (nella specie per la insidia costituita dalla non segnalata presenza di un palo della illuminazione sulla carreggiata). Peraltro, tale responsabilita dell'amministrazione provinciale, delegata per l'esecuzione dei lavori, non rimane esclusa ma concorre con quella diversa che deve essere riconosciuta per gli stessi danni a carico del comune, quale conseguenza diretta del suo potere d'imperio sulla strada e della sua conseguente responsabilita verso gli utenti, per avere mantenuto l'uso pubblico della strada comunale nonostante la sua situazione di pericolo obiettivo, senza provvedere alla eliminazione di essa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)